Rientro in sede dallo smart working: quando è possibile


Quando il datore di lavoro può chiedere il rientro in sede di un dipendente in smart working? Esaminiamo le regole applicabili in caso di guasti, impossibilità sopravvenuta, luoghi inidonei e recesso dall’accordo, con i termini di preavviso da rispettare.

rientro in sede dallo smart workingIl rientro in sede durante lo smart working può essere previsto dall’accordo individuale o concordato in caso di guasti, furto o smarrimento delle attrezzature e di impossibilità sopravvenuta; può inoltre conseguire al recesso dall’accordo, nel rispetto delle regole sul preavviso.

La normativa – Legge 22 maggio 2017, n. 81 – definisce il lavoro agile o smart working come una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato «senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro», grazie all’utilizzo di «strumenti tecnologici» (articolo 18, comma 1).

La flessibilità assicurata dal lavoro a distanza, in termini di luogo di esecuzione della prestazione, unita all’uso di strumenti come il personal computer e il cellulare, pone l’azienda di fronte al rischio di situazioni di impossibilità, per il dipendente, di assicurare l’attività lavorativa, a causa di eventi che obbligano l’interessato a rientrare in sede.

Quali poteri ha l’azienda per decretare l’interruzione del lavoro da remoto e quando tale prerogativa può essere esercitata?

Analizziamo la questione in dettaglio.

Le principali ipotesi di rientro in sede sono quattro: previsione contenuta nell’accordo individuale, impossibilità sopravvenuta della prestazione da remoto, guasto o indisponibilità degli strumenti di lavoro e cessazione dell’accordo di smart working per scadenza o recesso.

Accordo di smart working: dove disciplinare il rientro in sede

Il documento in cui disciplinare le ipotesi e modalità di rientro in sede è l’accordo di lavoro agile, siglato in forma scritta da datore di lavoro e dipendente.

L’accordo dev’essere stilato nel rispetto della normativa (in particolare la Legge numero 81/2017) e delle eventuali disposizioni previste dalla contrattazione collettiva.

In base agli articoli 19, 20 e 21 della Legge n. 81/2017, l’accordo, che può essere a tempo determinato o indeterminato, disciplina in particolare:

  • le modalità di esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali;
  • le forme di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro;
  • gli strumenti utilizzati dal lavoratore;
  • i tempi di riposo e le misure necessarie ad assicurare la disconnessione;
  • le condotte connesse al lavoro all’esterno dei locali aziendali che possono comportare sanzioni disciplinari;
  • l’eventuale riconoscimento del diritto all’apprendimento permanente e alla certificazione delle competenze.

Il Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile, sottoscritto il 7 dicembre 2021 dal Ministero del Lavoro con le Parti sociali, nell’intento di fornire una serie di linee di indirizzo alla contrattazione collettiva (nel momento in cui questa è chiamata a disciplinare lo smart working) integra il quadro delineato dalla Legge n. 81/2017 con linee di indirizzo rivolte alla contrattazione collettiva e alla definizione degli accordi individuali nel settore privato.

Rientro in sede per guasti, furto o smarrimento

Il Protocollo sul lavoro a distanza precisa (articolo 5) che in caso di “guasto, furto o smarrimento delle attrezzature” il dipendente è tenuto ad avvisare tempestivamente il proprio responsabile “e, se del caso” attivare la procedura aziendale “per la gestione del data breach”.

Qualora, a causa degli eventi descritti, persista l’impossibilità a riprendere l’attività lavorativa in smart working in tempi ragionevoli (eventualmente definiti nella loro quantità dalla contrattazione collettiva o nell’accordo individuale), il dipendente e il datore di lavoro “devono concordare le modalità di completamento della prestazione lavorativa, ivi compreso il rientro presso i locali aziendali”. Il Protocollo utilizza quindi il verbo “concordare”: al di fuori delle ipotesi già disciplinate dall’accordo individuale o dalla contrattazione collettiva, il rientro conseguente al guasto non è configurato come un automatismo rimesso alla sola decisione datoriale.

Rientro per impossibilità sopravvenuta del lavoro da remoto

L’articolo 5 del Protocollo contempla la possibilità del rientro in sede anche a fronte di “impossibilità sopravvenuta a svolgere l’attività lavorativa.

Tale può essere il caso, anch’esso da definirsi negli accordi individuali o collettivi, di difficoltà persistenti nella connessione internet.

Recesso dall’accordo e ritorno al lavoro in presenza

Come anticipato sopra l’accordo individuale può essere siglato dalle parti con una validità:

  • A tempo indeterminato;
  • A termine.

Il recesso di una delle parti, datore di lavoro o dipendente, dall’accordo di lavoro agile determina il ritorno alle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione previste dal contratto di lavoro e dalle successive intese tra le parti.

  • Nel luogo definito nel contratto di assunzione o successivamente modificato, ad esempio sede legale o secondaria;
  • Secondo gli orari anch’essi fissati nella lettera di assunzione o nelle intese scritte successivamente intercorse tra le parti.

Se gli effetti del recesso (rientro in sede) sono identici a prescindere dalla validità dell’accordo (se a tempo indeterminato o a termine) cambiano invece le prescrizioni in materia di preavviso e motivazioni.

Se l’accordo è a tempo indeterminato le parti possono recedere concedendo a colui che subisce il recesso un preavviso non inferiore a trenta giorni. L’obbligo di preavviso viene meno in caso di recesso per giustificato motivo. Se il recesso dall’accordo a tempo indeterminato è esercitato dal datore di lavoro nei confronti di un lavoratore disabile ai sensi dell’articolo 1 della Legge n. 68/1999, il preavviso non può essere inferiore a novanta giorni. La maggiore durata è finalizzata a consentire un’adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle esigenze di vita e di cura del lavoratore.

Al contrario, se l’accordo è soggetto ad un termine di validità, il recesso è ammesso prima della scadenza solo in presenza di un giustificato motivo.

Altre ipotesi di richiamo in sede

L’accordo individuale di lavoro agile e la contrattazione collettiva possono contemplare ulteriori ipotesi di rientro in sede del dipendente.

Un esempio sono le situazioni di rischio concreto e imminente per la protezione e riservatezza dei dati aziendali, a causa dello svolgimento del lavoro da remoto in luoghi qualificati come inidonei dall’accordo individuale o semplicemente per dinamiche indipendenti dall’azienda o dal dipendente.

Lo stesso Protocollo (articolo 4) precisa che il lavoratore è “libero di individuare il luogo ove svolgere la prestazione in modalità agile purché lo stesso abbia caratteristiche tali da consentire la regolare esecuzione della prestazione, in condizioni di sicurezza e riservatezza, anche con specifico riferimento al trattamento di dati e delle informazioni nonché alle esigenze di connessione con i sistemi aziendali”.

La contrattazione collettiva può individuare “i luoghi inidonei allo svolgimento del lavoro in modalità agile per motivi di sicurezza personale o protezione, segretezza e riservatezza dei dati”.

Rientro in sede: quali effetti sulla busta paga

In linea generale, il rientro in sede non modifica il trattamento economico fondamentale del lavoratore, poiché il dipendente in modalità agile ha diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato ai lavoratori che svolgono le stesse mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda. Possono tuttavia variare specifiche voci collegate alle concrete modalità di esecuzione della prestazione, se ciò è previsto dalla contrattazione collettiva, dall’accordo individuale o dalle regole aziendali.

Conseguenze possono invece sorgere rispetto al lavoro straordinario, dal momento che, come precisa il Protocollo (articolo 3) salvo esplicita previsione dei contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali, durante le giornate in cui “la prestazione lavorativa viene svolta in modalità agile non possono essere di norma previste e autorizzate prestazioni di lavoro straordinario”.

Tabella riepilogativa

Causa del rientro Regola applicabile Occorre un preavviso?
Guasto, furto o smarrimento delle attrezzature Datore e lavoratore concordano come completare la prestazione, compreso il rientro Secondo accordo individuale, contratto collettivo o regole organizzative
Impossibilità sopravvenuta del lavoro da remoto Il rientro può essere concordato se l’attività non può riprendere in tempi ragionevoli Secondo quanto previsto dagli accordi applicabili
Recesso da accordo a tempo indeterminato Ritorno alle modalità ordinarie di lavoro Almeno 30 giorni
Recesso datoriale nei confronti di un lavoratore disabile Ritorno alle modalità ordinarie di lavoro Almeno 90 giorni
Giustificato motivo in accordo a tempo indeterminato Recesso senza preavviso No
Giustificato motivo in accordo a termine Recesso prima della scadenza Secondo le condizioni applicabili
Scadenza dell’accordo a termine Cessazione dello smart working Opera la scadenza già concordata
Luogo inidoneo per sicurezza o riservatezza Applicazione delle clausole individuali o collettive Secondo accordo o disciplina aziendale

Il datore di lavoro non dovrebbe affidare il rientro a comunicazioni informali o a clausole generiche. L’accordo individuale deve consentire al lavoratore di conoscere preventivamente gli eventi che possono interrompere il lavoro da remoto e le modalità con cui viene comunicato il ritorno in presenza.

In conclusione

Per prevenire contestazioni, l’accordo individuale dovrebbe quindi individuare con precisione gli eventi che possono determinare il rientro in sede, i tempi della comunicazione, le modalità di completamento della prestazione e gli effetti sull’organizzazione dell’orario di lavoro.

 

Paolo Ballanti

Lunedì 7 settembre 2026

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📌 BOX OPERATIVO

L’accordo individuale di smart working dovrebbe precisare:

  • giornate o periodi di lavoro in presenza e da remoto;
  • modalità di comunicazione del rientro;
  • termine minimo di preavviso per i richiami occasionali;
  • guasti e problemi tecnici che impediscono il lavoro da remoto;
  • tempo entro cui tentare il ripristino dell’attività;
  • soggetto aziendale da contattare;
  • procedura da seguire in caso di data breach;
  • conseguenze dell’indisponibilità della connessione;
  • luoghi considerati inidonei;
  • esigenze di sicurezza e riservatezza;
  • ipotesi di recesso per giustificato motivo;
  • modalità di restituzione degli strumenti;
  • regole sull’orario e sul lavoro straordinario.

🔎 FOCUS TECNICO sul ritorno al lavoro in presenza

Occorre distinguere il rientro occasionale dalla cessazione dell’accordo di lavoro agile.

Nel primo caso il rapporto continua a essere disciplinato dall’accordo, ma la prestazione viene temporaneamente svolta in sede a causa di un evento tecnico, organizzativo o di sicurezza.

Nel secondo caso, la scadenza o il recesso determinano il ritorno stabile alle modalità ordinarie di lavoro. Per l’accordo a tempo indeterminato è previsto un preavviso minimo di 30 giorni, elevato a 90 giorni in caso di recesso datoriale nei confronti di un lavoratore disabile. In presenza di un giustificato motivo, il recesso dall’accordo a tempo indeterminato può avvenire senza preavviso, mentre quello dall’accordo a termine può intervenire prima della scadenza.

✅ CONCLUSIONI OPERATIVE sul ritorno al lavoro in presenza

Il rientro in sede durante lo smart working deve essere gestito sulla base dell’accordo individuale, della contrattazione collettiva applicabile e delle procedure aziendali.

In caso di guasti o impossibilità sopravvenuta, il Protocollo nazionale prevede che datore e lavoratore concordino le modalità di completamento della prestazione, compreso il rientro nei locali aziendali.

Quando il ritorno in presenza deriva dal recesso, devono essere rispettati i termini previsti dall’articolo 19 della Legge n. 81/2017, compreso il preavviso di 90 giorni in favore dei lavoratori disabili.

❓FAQ rientro in sede dallo smart working

Il datore di lavoro può richiamare in sede un dipendente in smart working?
Sì, nei casi e con le modalità previsti dall’accordo individuale, dalla contrattazione collettiva o dalle procedure applicabili. In caso di guasto o impossibilità sopravvenuta, le modalità di completamento della prestazione devono essere concordate.

Un guasto al computer comporta automaticamente il rientro?
Non necessariamente. Se l’attività non può riprendere in tempi ragionevoli, datore e lavoratore devono concordare come completare la prestazione, potendo prevedere anche il rientro.

La mancanza della connessione internet può giustificare il ritorno in sede?
Sì, se determina un’impossibilità sopravvenuta di svolgere la prestazione da remoto e non può essere risolta in tempi ragionevoli.

Quanto preavviso è necessario per recedere da un accordo a tempo indeterminato?
Almeno 30 giorni.

Quale preavviso si applica al lavoratore disabile?
In caso di recesso datoriale da un accordo a tempo indeterminato, il preavviso non può essere inferiore a 90 giorni.

È possibile recedere senza preavviso?
Sì, in presenza di un giustificato motivo, se l’accordo è a tempo indeterminato.

È possibile recedere anticipatamente da un accordo a termine?
Sì, ma soltanto in presenza di un giustificato motivo.

Il rientro in sede modifica la retribuzione?
Di regola non modifica il trattamento economico fondamentale. Specifiche voci collegate alle modalità concrete della prestazione devono essere verificate alla luce del contratto collettivo, dell’accordo individuale e delle regole aziendali.

Durante le giornate di smart working è ammesso lo straordinario?
Il Protocollo stabilisce che, salvo esplicita previsione della contrattazione collettiva, durante le giornate di lavoro agile non possono di norma essere previste e autorizzate prestazioni straordinarie.

 

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