CAP. 1 – LE FONTI – PROFILI STORICI E DI POLITICA LEGISLATIVA
1. Le fonti del diritto del lavoro in generale: la interrelazione tra legge e contrattazione collettiva
Il sistema delle fonti di produzione del diritto del lavoro è comune agli altri rami del diritto ed è dunque
l’art.1 disp.prel.c.c. che individua tali fonti nelle leggi, nei regolamenti e negli usi. Una peculiarità del diritto
del lavoro è costituita dall’art. 20781 c.c. secondo il quale gli usi, contrariamente alla regola generale
sancita dall’art.8 disp.prel.c.c., prevalgono sulle norme dispositive di legge se più favorevoli al prestatore di
lavoro. L’efficacia degli usi in questo caso è ovviamente dispositiva e quindi derogabile dall’autonomia
privata individuale o collettiva. Altra caratteristica peculiare del diritto del lavoro è l’autonomia collettiva,
cioè il potere di autoregolamento degli interessi dei gruppi o collettività professionali: è produttiva non
soltanto di effetti diretti e perciò rilevanti sul piano dell’autonomia negoziale ma altresì di effetti indiretti
rilevanti sul piano della formazione dell’ordinamento. Infatti le tecniche della recezione, della
consolidazione e dell’estensione dei contenuti della contrattazione collettiva sono tipiche della legislazione
del lavoro, la quale si caratterizza sotto questo aspetto per la sua funzione ausiliaria della contrattazione
collettiva. La legislazione del lavoro però ha anche funzione di legislazione di sostegno dell’attività sindacale
e dell’autonomia collettiva nel quale è lo sviluppo della seconda ad essere promosso per mezzo
dell’intervento della prima.
2. L’evoluzione storica del diritto del lavoro: la fase della legislazione sociale
Nell’evoluzione storica del diritto del lavoro italiano si possono distinguere tre fasi storiche per gran parte
sovrapposte:
1)la fase della prima legislazione sociale in cui le leggi in materia di lavoro si presentano soprattutto come
norme eccezionali rispetto al diritto privato comune;
2)la fase dell’incorporazione del diritto del lavoro nel sistema del diritto privato caratterizzata
dall’inserzione della disciplina delle leggi e dei contratti collettivi nell’ambito della codificazione civile;
3)la fase della costituzionalizzazione del diritto del lavoro i cui principi fondamentali vengono garantiti dalla
Carta costituzionale.
All’inizio del secolo scorso, la legislazione sociale si presentava in posizione eccezionale rispetto al sistema
del diritto comune, come risposta dell’ordinamento alla questione sociale sorta per effetto del processo di
industrializzazione. Il codice civile del 1865 d’altra parte non prevedeva una disciplina del contratto di
lavoro ma soltanto quella della locazione delle opere e dei servizi; la regolamentazione del lavoro
industriale invece non era prevista dalla legge poiché si riteneva che in questo campo l’autonomia privata
dovesse essere e restare sovrana. Tuttavia, in seguito all’estendersi del processo di industrializzazione ed al
parallelo aggravarsi della questione sociale, lo Stato cominciò ad intervenire dappertutto in Europa,
introducendo una speciale legislazione che inizialmente si limitò a disciplinare alcuni aspetti
particolarmente gravosi delle condizioni di lavoro attraverso norme di ordine pubblico, e contestualmente
cadevano i divieti di organizzazione sindacale. In questo modo, di fronte al sistema del diritto civile si veniva
sviluppando tutta una serie di disposizioni di legge dettate in deroga ai principi del Codice civile per
proteggere il lavoratore in quanto contraente più debole nel rapporto di lavoro (cd. legislazione sociale).
D’altra parte al metodo legislativo si accompagnava, per la tutela degli interessi di classe dei lavoratori, il
metodo contrattuale o dell’autotutela collettiva. Così, accanto allo sviluppo e alla diffusione dei contratti
collettivi, si veniva affermando una serie di regole che via via assumevano particolari caratteristiche
normative, anche perché si formavano in tempi brevi (ad esempio le consuetudini). In Italia, lo sviluppo
della prassi sindacale portò la giurisprudenza all’elaborazione delle norme concernenti la disciplina del
contratto di lavoro operaio; e ciò soprattutto in seguito alla istituzione dei Collegi dei probiviri nel 1893: a
tali collegi era demandata una funzione giurisdizionale di decisione nelle controversie di lavoro tra operai e
industriali qualora non si giungesse ad un accordo tra le parti in sede di conciliazione. Tali collegi tendevano
più a conciliare che a dirimere le controversie, anche perché in assenza di norme di legge applicabili al
contratto di lavoro, i giudizi dovevano essere decisi secondo equità sulla base delle regole collettive
ricavate dalla prassi (formazione extralegislativa del diritto del lavoro).
3. La fase dell’incorporazione del diritto del lavoro nel sistema del diritto privato e la codificazione
del 1942
Successivamente si apre la seconda fase del diritto del lavoro, caratterizzata da una accresciuta rilevanza
giuridica del fenomeno sociale del lavoro dipendente, e dalla progressiva incorporazione della disciplina
lavoristica nel sistema del diritto privato, in posizione di diritto speciale. Tale posizione speciale del diritto
del lavoro si è presentata inizialmente come una deviazione dai principi del diritto comune dei privati
piuttosto che paritaria rispetto al diritto civile. Dal punto di vista formale, tale processo si è realizzato
attraverso il ridimensionamento dello strumento della legge speciale e con il passaggio all’inserzione del
diritto del lavoro nella codificazione unificata del diritto privato (il c.c. attualmente vigente ha unificato non
solo diritto civile e diritto commerciale ma ha inserito nel proprio corpo anche il diritto del lavoro). Tuttavia,
tale incorporazione del diritto del lavoro nel diritto privato non ha fatto venir meno l’autonomia dei principi
fondamentali propri del diritto del lavoro: in particolare il principio della tutela del lavoratore come
contraente debole viene generalizzato e rafforzato sotto il profilo delle condizioni minime di trattamento e
dell’inderogabilità ed indisponibilità delle stesse, mentre la tradizionale riduzione del contratto di lavoro a
puro rapporto di scambio viene riaffermata dalla subordinazione del lavoratore all’interesse dell’impresa e
all’autorità dell’imprenditore. Il passaggio fondamentale in questa fase è rappresentato dall’emanazione
della prima legge sull’impiego privato nel 1912: tale legge trovava la sua giustificazione in ragioni di
opportunità politica e sociale in quanto gli impiegati, scarsamente sindacalizzati, non godevano della tutela
dei contratti collettivi ma questa fase disponevano solamente di giudici di equità; da qui la necessità
dell’intervento legislativo, che recepì il materiale normativo raccolto dalle Camere di Commercio, delegate
dal Governo a raccogliere gli usi contrattuali idonei a regolare il rapporto d’impiego. Un altro fenomeno
rilevante in questa fase è quello della giuridificazione del contratto collettivo: il contratto collettivo
corporativo era espressione non dell’autonomia collettiva, bensì della competenza normativa dei sindacati
nell’ambito della categoria professionale, e come tale era dotato di efficacia generale ed inderogabile
dall’autonomia privata individuale. Il corporativismo era una componente del regime fascista, così come il
sistema dei probiviri era stato caratteristico del periodo liberale. Col tempo la legislazione corporativa mise
fine alla libertà sindacale e trasformò il contratto collettivo in atto normativo dotato di efficacia erga omnes
e proveniente dal sindacato unico fascista, basato sulla rappresentanza legale della categoria professionale
e sulla contribuzione obbligatoria dei singoli lavoratori e imprenditori. Le eventuali controversie, giuridiche
ed economiche, avrebbero dovuto essere decise con sentenze della Magistratura del Lavoro,
appositamente istituita presso le Corti d’Appello.
4. La fase della costituzionalizzazione del diritto del lavoro. Dalla tutela del contraente debole alla
tutela del cittadino sottoprotetto
Con l’entrata in vigore della Costituzione repubblicana del 1948 inizia una nuova fase nell’evoluzione storica
del diritto del lavoro, il quale si vede attribuita una rilevanza costituzionale di grado superiore rispetto al
diritto civile e commerciale: il carattere prevalente della normativa è sempre quello della protezione del
lavoratore come soggetto contraente più debole, ma la differenza rispetto alle precedenti fasi storiche è
che la protezione del lavoratore è un principio non più in posizione eccezionale o speciale, bensì è
espressione di un’istanza di trasformazione della posizione professionale e sociale del lavoratore stesso. Gli
esempi sono diversi: art.35 per il quale la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni;
art.31 che, oltre a garantire l’uguaglianza di fronte alla legge senza distinzione di condizioni personali e
sociali, riconosce ai cittadini la pari dignità sociale; art.32 che impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli
che di fatto si frappongono alla partecipazione dei lavoratori alla organizzazione della società; art.4 per cui
la Repubblica in primo luogo riconosce il diritto al lavoro dei cittadini e si impegna a promuovere le
condizioni di piena occupazione che ne rendano effettivo il godimento e, in secondo luogo, sancisce il
dovere al lavoro come attività socialmente utile. Altre disposizioni sono più specifiche: art.36 per la
retribuzione proporzionata e sufficiente; art.37 per la parità retributiva tra uomo e donna e tutela del
lavoro minorile e femminile; art.38 sulla previdenza e sicurezza sociale; art.39 e 40 su sindacati, contratti
collettivi e diritto di sciopero. La tutela del soggetto contraente debole rappresenta indubbiamente la
finalità di tutte queste norme, ma non si tratta più di una finalità esclusiva, ad essa si aggiunge quella
ulteriore della garanzia dei diritti sociali.
5. L’attuazione dei principi costituzionali per mezzo della legislazione speciale
Il processo di attuazione della Costituzione ha dominato l’evoluzione del diritto del lavoro nella fase del
consolidamento della democrazia e dell’industrializzazione. Mentre la contrattazione collettiva ha
provveduto alla determinazione delle concrete condizioni di lavoro sul piano salariale e normativo prima ed
organizzativo e della libertà sindacale poi, il ruolo della legislazione è rivolto prevalentemente al
rafforzamento ed all’estensione della tutela dei diritti riconosciuti al lavoratore dalla Costituzione, dal
codice civile e dagli stessi contratti collettivi. Se si guarda all’evoluzione del diritto del lavoro nel periodo
successivo all’emanazione della Costituzione, è possibile distinguere due linee di politica del diritto. La
prima fase è rivolta soprattutto all’integrazione della disciplina codicistica e quindi al perfezionamento del
sistema di tutela cd. minimale del lavoratore come soggetto contrattualmente debole: esempi di questa
prima fase sono le leggi sul collocamento, sugli appalti di manodopera, sul contratto di lavoro a termine,
sull’apprendistato, il lavoro domestico e il lavoro a domicilio. Nella seconda fase ci si orienta verso una
tutela più ampia del lavoratore, considerato non più soltanto come contraente debole nell’ottica del
rapporto di scambio, ma anche nella sua duplice qualità di soggetto inserito in un rapporto di produzione e
di soggetto appartenente ad una classe o categoria socialmente sottoprotetta. Quindi la tutela non è più
limitata alle condizioni minime di trattamento, ma si estende alla dignità sociale e alla persona del
lavoratore, specificandosi anche come tutela contro le discriminazioni e garanzia della parità di
trattamento; esempi di questo tipo sono la disciplina dei licenziamenti individuali e lo Statuto dei lavoratori
del 1970 (che svolge una funzione promozionale dell’attività sindacale e della contrattazione collettiva).
6. Il diritto del lavoro della crisi e la legislazione contrattata
Successivamente, a partire dal 1975 si può individuare una nuova fase della legislazione del lavoro. Si parla
al riguardo di diritto del lavoro della crisi, ed è una fase caratterizzata da interventi legislativi originali e
peculiari quali ad esempio l’introduzione dei contratti di lavoro con finalità formative o la disciplina delle
riconversioni industriali. Tali interventi avevano l’obiettivo prevalente di favorire la difesa e la crescita dei
livelli di occupazione prevedendo l’estensione delle forme di impiego flessibile della forza-lavoro e
l’introduzione di misure idonee ad ottenere una riduzione del tasso di inflazione attraverso il rallentamento
dei meccanismi di indicizzazione salariale. Aspetti caratteristici di tale fase storica sono la crescente
tendenza verso la deregolamentazione del mercato del lavoro (ossia l’estensione dell’autonomia negoziale
privata), e l’evoluzione della disciplina protettiva da rigida in flessibile: in questa prospettiva la tutela
dell’occupazione prevale sulla tutela della posizione contrattuale debole del lavoratore e quest’ultima deve
essere armonizzata con l’interesse pubblico al contenimento dell’inflazione e con l’interesse dell’impresa
allo svolgimento dei processi di ristrutturazione produttiva e di innovazione tecnologica.
7. La flessibilizzazione del mercato del lavoro e la riforma della P.A. e del lavoro pubblico. Riforma
del Titolo V della Costituzione
Gli interventi legislativi degli anni ’90 spingono verso nuovi modelli di governo delle relazioni industriali (in
parallelo con il consolidarsi della pratica concertativa tra Governo e parti sociali – Protocollo del
23/07/1993-) ma anche verso flessibilizzazione e snellimento burocratico del mercato del lavoro.
Importante intervento di questo periodo è stato la riforma del pubblico impiego, incentrata sulla
“contrattualizzazione dei rapporti di lavoro” con le P.A., con l’obiettivo dell’unificazione normativa dei
dipendenti pubblici e privati al fine di accrescere l’efficienza dell’organizzazione amministrativa,
sottoponendola alle norme del Codice civile e delle leggi speciali. Inoltre, la riforma del Titolo V della
Costituzione nel 2001 in ottica di federalismo legislativo, attribuisce l’ordinamento civile, la determinazione
dei livelli essenziali delle prestazioni inerenti i diritti civili e sociali, e la previdenza sociale alla competenza
esclusiva dello Stato, mentre affida alla competenza concorrente tra Stato e Regioni le materie
dell’istruzione e formazione professionale, la tutela e sicurezza del lavoro, la previdenza complementare e
integrativa. Molta parte dell’attività legislativa di questo decennio è stata inoltre influenzata dall’esigenza di
adeguare l’ordinamento nazionale ai vincoli e agli obiettivi derivanti dalla partecipazione all’UE: questo
spiega come forti vincoli economici in tema di inflazione, deficit di bilancio e debito pubblico abbiano
fortemente condizionato le politiche legislative soprattutto in materia di controllo della spesa sociale.
8. Il diritto del lavoro nei primi decenni del 2000. La crisi del modello concertativo e le politiche neo-
liberiste di flessibilizzazione del mercato del lavoro. Le riforme in materia di lavoro pubblico e di tutela
dei diritti. L’accordo quadro del 22 gennaio 2009 sul sistema della contrattazione collettiva
Importanti novità hanno caratterizzato il diritto del lavoro nei primi anni del decennio appena trascorso. Le
nuove politiche del lavoro, ispirate da un documento presentato dal ministro del lavoro nell’ottobre 2001,
sono state rivolte soprattutto a soddisfare le esigenze di una maggiore liberalizzazione del mercato del
lavoro provenienti dal mondo produttivo. L’azione governativa si è tradotta nella riforma della normativa
sul contratto di lavoro a tempo determinato e di quella in materia di tempo di lavoro, entrambe collegate
all’attuazione di direttive dell’unione europea.
La più rilevante manifestazione del nuovo corso è senza dubbio la riforma del mercato del lavoro del 2003,
si è accentuata la liberalizzazione delle attività di mediazione del lavoro iniziata nel corso degli anni 90.
Altri interventi sono stati effettuati nelle aree del lavoro pubblico e della tutela dei diritti dei lavoratori.
Quanto al lavoro pubblico, si è avuta una nuova legge di riforma mirata ad integrare e correggere l’assetto
regolatorio preesistente. Con l’obiettivo di introdurre nel settore pubblico, in modo vincolante e
generalizzato, sistemi di valutazione delle performances. In contrattazione con l’obiettivo di muovere verso
una piena “convergenza degli assetti regolativi del lavoro pubblico con quelli del lavoro privato”
L’altro importante intervento è rappresentato dal c.d. Collegato Lavoro 2010: si tratta di un ampio
provvedimento contenente previsioni relative a varie materie quali pensioni, lavoro pubblico e mercato del
lavoro ma anche modifiche al rapporto di lavoro più importanti aspetti. Inoltre il legislatore si è preposto di
promuovere la composizione stragiudiziale delle controversie di lavoro in sede tanto conciliativa che
arbitrale, con l’obiettivo di sviluppare un sistema alternativo all’intervento del giudice. Al fine di
fronteggiare una crisi del modello contrattuale si sono impegnate in una lunga e complessa trattativa. Il
processo si è rilevato particolarmente conflittuale.
9. Il biennio 2011-2013. Le regole pattizie sull’efficacia del contratto collettivo e sulla rappresentatività
sindacale. Il potere derogatorio affidato dalla legge ai contratti di prossimità. La ricerca di un nuovo
equilibrio tra flessibilità in entrata e in uscita nella l n. 92/2012.
L’Accordo Quadro del 22/01/2009 è stato siglato da CISL e UIL ma non dalla CGIL
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