Un incarico professionale può esistere anche senza un contratto scritto? Sì. Ma questo, da solo, non basta per ottenere il pagamento della parcella.
Lo chiarisce la Corte d’Appello di Genova (sentenza 798/2026) in una controversia relativa ad attività tecniche svolte nell’ambito di un intervento finalizzato all’accesso al Superbonus 110%.
La vicenda è particolarmente interessante per ingegneri, architetti e altri professionisti tecnici perché distingue con chiarezza tre profili diversi: l’esistenza dell’incarico, il contenuto concreto del mandato e la prova delle prestazioni effettivamente svolte in esecuzione di quell’incarico.
Nel caso esaminato, la Corte riconosce che un incarico professionale era effettivamente stato conferito, nonostante l’assenza di un contratto sottoscritto. Tuttavia, respinge comunque la richiesta di pagamento, perché il professionista non aveva dimostrato che tutte le attività per le quali chiedeva il compenso fossero effettivamente comprese nel mandato ricevuto.
Il caso
Un ingegnere aveva agito in giudizio contro due committenti chiedendo il pagamento di 110.072,72 euro, oltre rivalutazione monetaria e interessi, per attività professionali che sosteneva di avere svolto su loro incarico nell’ambito di un progetto finalizzato all’ottenimento del Superbonus.
Il professionista affermava di avere predisposto diverse attività tecniche e progettuali, tra cui studi di fattibilità, documentazione utile alle pratiche edilizie e fiscali e ulteriori elaborati connessi all’intervento.
I committenti contestavano però di avere conferito un incarico diretto all’ingegnere. Sostenevano inoltre di non avere mai ricevuto o sottoscritto un disciplinare d’incarico e di non conoscere nel dettaglio l’attività svolta dal professionista.
Secondo la loro ricostruzione, l’ingegnere aveva operato principalmente attraverso i rapporti con un architetto coinvolto nel progetto e incaricato della direzione dei lavori.
Il Tribunale di Genova aveva respinto la domanda dell’ingegnere, ritenendo non provata la stipulazione di un contratto di prestazione d’opera professionale.
Il professionista aveva quindi proposto appello.
I motivi del ricorso
Con l’impugnazione, l’ingegnere contestava innanzitutto la ricostruzione dei fatti e la valutazione dei documenti operata dal Tribunale.
In particolare, riteneva che il giudice di primo grado non avesse attribuito il corretto significato alle comunicazioni intercorse tra i diversi soggetti coinvolti nel progetto.
Tra gli altri motivi venivano contestati:
- la mancata ammissione della prova testimoniale;
- il rigetto della richiesta di esibizione della corrispondenza tra il direttore dei lavori e la committenza;
- l’omessa pronuncia su questioni relative alla legittimazione passiva;
- l’omessa valutazione della possibile qualifica dei committenti come consumatori.
Il punto decisivo per la Corte resta però quello relativo alla prova del rapporto professionale e all’esatta individuazione delle prestazioni comprese nell’incarico.
La decisione del giudice: la mail prova che un incarico c’era
La Corte d’Appello parte da un principio consolidato in materia di prestazione d’opera professionale: il contratto non richiede necessariamente la forma scritta.
L’incarico può infatti essere conferito anche verbalmente o mediante comportamenti concludenti, purché emerga in modo sufficientemente chiaro la volontà del cliente di avvalersi dell’attività del professionista: “presupposto essenziale ed imprescindibile dell’esistenza di un rapporto di prestazione d’opera professionale […] è l’avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idonea a manifestare, chiaramente ed inequivocabilmente, la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera”.
La prova dell’incarico può essere raggiunta anche attraverso presunzioni.
Su questo punto la Corte d’Appello si discosta dalla decisione del Tribunale. Un elemento decisivo è costituito da una mail del 4 novembre 2022, inviata da uno dei committenti ai diversi professionisti coinvolti nel progetto.
Nella comunicazione veniva prospettata una situazione economica divenuta più complessa e veniva proposta ai tecnici una partecipazione al rischio connesso alla futura realizzazione dell’intervento.
Il committente faceva inoltre riferimento a un possibile “gettone monetario a parziale ristoro del tempo impegnato per la realizzazione delle pratiche ad oggi poste in essere”.
Secondo la Corte, questa comunicazione, letta insieme agli scambi successivi, consente di desumere per presunzioni l’esistenza di un incarico professionale.
Quindi, contrariamente a quanto ritenuto in primo grado, la Corte riconosce l’esistenza di un rapporto professionale.
Ma l’esistenza dell’incarico non prova anche il diritto all’intera parcella
Secondo la Corte, il professionista che chiede il pagamento non deve limitarsi a dimostrare che un rapporto professionale è esistito. “A questo punto” – afferma la Corte – “è necessario accertare se l’appellante ha fornito la prova anche degli altri requisiti, ovvero di avere effettuato quelle opere che gli erano state commissionate dal convenuto, e di avere raggiunto un accordo sul compenso per l’opera prestata. La Corte ritiene che l’appellante non abbia assolto a tale ulteriore onere”.
Deve provare anche quali prestazioni gli siano state concretamente affidate, quali attività siano state effettivamente eseguite, che tali attività siano state svolte proprio in adempimento dell’incarico ricevuto e gli elementi necessari a determinare il compenso. Nel caso specifico, questo ulteriore onere probatorio non è stato soddisfatto.
Il problema non è quindi stabilire se siano stati materialmente prodotto elaborati o svolto determinate attività. Occorre dimostrare che quelle specifiche prestazioni rientrino effettivamente nell’incarico conferito dalla committenza.
Dalla corrispondenza emergeva una divergenza tra la ricostruzione del professionista e quella dei committenti. L’ingegnere sosteneva di avere già realizzato una serie significativa di attività, tra cui studi di fattibilità, documentazione energetica e materiale propedeutico alla pratica Superbonus.
La committenza descriveva invece il progetto come ancora in una fase iniziale, nella quale risultavano da predisporre diverse attività, tra cui progetto strutturale, asseverazioni, documentazione energetica e pratiche edilizie. Secondo la Corte, questa situazione non consentiva di stabilire con sufficiente certezza quali attività fossero state realmente commissionate al professionista.
La parte appellante “non ha fornito la prova che le lavorazioni già progettate o in parte avviate rappresentassero le opere oggetto dell’accordo alla base dell’incarico affidatogli” né “ha fornito alcun elemento di prova sul fatto che le opere siano state effettuate dall’ingegnere quale adempimento di un mandato ricevuto dai convenuti e non al contrario per iniziativa personale, andando così oltre il lavoro preparatorio richiestogli”.
Da questa incertezza deriva anche l’impossibilità di “accertare il tipo di lavoro commissionato rispetto a quello riferito dall’appellante comporta l’impossibilità di verificare il compenso eventualmente a lui dovuto”.
Un ulteriore aspetto rilevante riguarda i rapporti tra i diversi professionisti coinvolti.
Dagli atti risultava che l’ingegnere aveva avuto rapporti prevalentemente con l’architetto coinvolto nel progetto, mentre i contatti diretti con la committenza erano stati limitati.
La Corte sottolinea che non risultavano né l’accettazione del disciplinare né un confronto diretto con i committenti sull’esatta natura delle prestazioni da svolgere.
Le richieste provenienti da un altro professionista non possono essere automaticamente considerate come estensione dell’incarico conferito dal cliente, soprattutto se manca una chiara autorizzazione o una successiva conferma della committenza.
L’eventuale utilizzo delle prestazioni non basta
La Corte affronta anche il tema dell’eventuale utilizzo, da parte dei committenti, delle prestazioni svolte dal professionista.
Secondo la sentenza, non era comunque stata dimostrata l’effettiva utilizzazione degli elaborati da parte dei committenti. La Corte aggiunge però un ulteriore passaggio: “l’effettivo utilizzo delle prestazioni avrebbe potuto, al più, giustificare la proposizione di una domanda di arricchimento senza causa, domanda che l’attore non ha mai avanzato”. Si tratta di una precisazione importante: l’eventuale beneficio ricavato dalla prestazione non sostituisce automaticamente la prova del credito contrattuale.
Il professionista che chiede il compenso sulla base dell’incarico deve quindi dimostrare l’esistenza del mandato e la riferibilità ad esso delle attività di cui pretende il pagamento.
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