Esenzione Iva a maglie larghe per le prestazioni rese dagli organismi associativi ai propri membri che esercitano attività esenti per motivi di interesse pubblico, necessarie all’esercizio di tali attività: il beneficio si applica anche ai servizi di carattere generale, che, in ragione di tale natura, non sono esclusivamente connessi alle attività in esame. Lo ha chiarito la Corte di giustizia Ue nella sentenza del 22 gennaio 2026, C-379/24, vertente sull’interpretazione dell’art. 132, par. 1, lett. f), della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 (direttiva Iva).
Tale disposizione, collocata nell’ambito delle esenzioni dall’Iva a favore di talune attività di interesse pubblico (es. sanità, istruzione), prevede che gli Stati membri esentano «le prestazioni di servizi effettuate da associazioni autonome di persone che esercitano un’attività esente o per la quale non hanno la qualità di soggetti passivi, al fine di rendere ai loro membri i servizi direttamente necessari all’esercizio di tale attività, quando tali associazioni si limitano ad esigere dai loro membri l’esatto rimborso della parte delle spese comuni loro spettante, a condizione che questa esenzione non sia tale da provocare distorsioni di concorrenza.»
L’autorità fiscale spagnola aveva negato l’applicazione della disposizione a due associazioni di soggetti passivi operanti nei settori esenti della sanità e dell’istruzione che avevano acquisito presso terzi, e poi erogato ai propri membri, servizi di pulizia degli edifici utilizzati per la loro attività.
La prima questione sollevata dai giudici spagnoli mirava a chiarire, in sostanza, se la predetta disposizione consente che la legge nazionale escluda che possano essere qualificati come servizi «direttamente necessari» le prestazioni che, sebbene necessarie all’attività esente esercitata dai membri dell’associazione, non siano tuttavia esclusivamente connesse a detta attività a motivo della loro natura generale, come nel caso dei servizi di pulizia.
Al riguardo, alla luce dell’interpretazione letterale, sistematica e teleologica, la Corte ha dichiarato che, ai fini dell’applicabilità della disposizione di favore, i servizi forniti dall’associazione appaiono direttamente necessari all’esercizio dell’attività esente svolta dai loro membri in settori come la santità e l’istruzione, nei quali peraltro sono imposti requisiti specifici in tema di igiene, a nulla rilevando la circostanza che tali servizi, dato il loro carattere generale, non siano «esclusivamente» connessi a detta attività.
La seconda questione mirava a chiarire se il fatto che i servizi generali, per loro natura, possano essere utilizzati per qualsiasi attività imponibile e non esclusivamente per l’attività esente, possa essere qualificato dalla normativa nazionale, per principio, una distorsione (o un rischio di distorsione) della concorrenza, ostativo all’applicazione dell’esenzione di cui sopra. Negativa anche in questo caso la risposta della Corte, che rammenta come gli Stati membri possano stabilire le condizioni per l’applicazione delle norme che prevedono le esenzioni, ma non modificarne il contenuto.
Requisiti soggettivi dell’esenzione e Gruppi Iva
I requisiti soggettivi per l’esenzione dall’Iva delle prestazioni curative ed assistenziali, posseduti da una società che aderisce al Gruppo Iva, non si estendono agli altri membri del Gruppo. Pertanto quest’ultimo potrà fatturare in esenzione soltanto le prestazioni ai terzi materialmente fornite dai membri che possiedono i requisiti. Lo ha chiarito il Tribunale Ue nella sentenza del 10 giugno 2026, T-444/25, interpretando le disposizioni dell’art. 132, par. 1, lettere b) e g), della direttiva Iva, in combinato con l’art. 11 della direttiva stessa.
Le predette disposizioni, recepite nell’ambito dell’art. 633/1972, esentano dall’imposta:
b) l’ospedalizzazione e le cure mediche…assicurate da enti di diritto pubblico oppure, a condizioni sociali analoghe a quelle vigenti per i medesimi, da istituti ospedalieri, centri medici e diagnostici e altri istituti della stessa natura debitamente riconosciuti;
g) le prestazioni di servizi e le cessioni di beni strettamente connesse con l’assistenza e la previdenza sociale, comprese quelle fornite dalle case di riposo, effettuate da enti di diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi carattere sociale (questa previsione, al momento, non è correttamente recepita dal punto 21 dell’art. 10 del dpr n. 633/1972, che non prevede il requisito soggettivo).
La questione posta al Tribunale mirava a chiarire se il predetto art. 11 dovesse interpretarsi nel senso che le esenzioni contemplate dalle citate disposizioni sono applicabili soltanto nella misura in cui le prestazioni ivi contemplate sono svolte, a favore di terzi e verso corrispettivo, da un membro del Gruppo Iva che, considerato singolarmente, soddisfa tutte le condizioni per l’applicazione delle esenzioni stesse, oppure nel senso che sia sufficiente che solo un membro soddisfi dette condizioni affinché l’esenzione sia applicabile alle prestazioni rese da qualsiasi altro membro del Gruppo.
Al riguardo, il Tribunale osserva che il fatto che il singolo membro del Gruppo non possa essere considerato, a titolo individuale, un soggetto passivo distinto dal soggetto passivo unitario, non esclude che occorra stabilire se detto membro soddisfi le condizioni relative alla qualità dell’operatore economico che effettua le prestazioni di cui all’articolo 132, paragrafo 1, lettere b) e g) ai fini dell’esenzione delle stesse.
Pur non rinvenendosi alcuna indicazione dal tenore letterale dell’art. 11, occorre tenere conto degli obiettivi del regime ivi previsto, ossia la semplificazione amministrativa e la prevenzione dei comportamenti abusivi. Tali obiettivi non depongono a favore dell’estensione a tutti i membri del Gruppo Iva del beneficio delle esenzioni di cui trattasi, le quali, in assenza del Gruppo, non sarebbero applicabili da parte di un soggetto che non soddisfa le condizioni necessarie.
Di conseguenza, anche alla luce del principio di interpretazione restrittiva delle esenzioni, nonché del principio di neutralità fiscale e della parità concorrenziale, il Tribunale ha concluso che un Gruppo Iva può avvalersi delle esenzioni di cui all’art. 132, par. 1, lettere b) e g), della direttiva Iva solo nel caso in cui le prestazioni di cui trattasi siano fornite a terzi da un membro di detto gruppo che soddisfi esso stesso tutte le condizioni di legge, comprese quelle che richiedono che il prestatore, qualora non sia un ente di diritto pubblico, sia debitamente riconosciuto dallo Stato membro interessato.
Condizioni di accesso al Gruppo Iva
La normativa nazionale non può subordinare in linea generale la costituzione di un Gruppo Iva che comprenda anche soggetti che non svolgono attività economica o che effettuano solo operazioni esenti alla condizione che una delle società possieda, direttamente o indirettamente, il 100% del capitale delle altre. Tale condizione non è infatti indispensabile per soddisfare il presupposto dell’esistenza tra i membri del Gruppo Iva di vincoli finanziari, economici ed organizzativi, né è giustificabile, nella fattispecie, quale misura volta specificamente a prevenire l’elusione o l’evasione. Lo ha chiarito il Tribunale Ue nella sentenza del 15 luglio 2026, T-268/25.
In base all’art. 11 della direttiva Iva, ogni Stato membro può considerare come un unico soggetto passivo (c.d. Gruppo Iva) le persone stabilite nel proprio territorio che siano giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi. Lo Stato membro che si avvale di questa facoltà può adottare le misure necessarie a prevenire l’elusione o l’evasione fiscale derivanti da tale disposizione.
La normativa danese prevede che l’autorizzazione a costituire un Gruppo Iva può consentire che ne facciano parte anche persone che non esercitano attività economiche; è tuttavia richiesto, in tal caso, che “una delle persone (la società madre, in particolare) sia proprietaria dell’altra o delle altre persone (delle società figlie o sub-affiliate in particolare) registrate con lo stesso numero, attraverso la proprietà diretta o indiretta segnatamente del loro intero capitale.»
Al riguardo, era stata sollevata la questione se la norma unionale consenta allo Stato membro di prevedere, ai fini dell’applicabilità dell’istituto del Gruppo Iva, la condizione che un partecipante detenga, direttamente o indirettamente, la totalità del capitale delle altre persone di tale gruppo.
Negativa la risposta del Tribunale, secondo il quale «una condizione di detenzione al 100% per la costituzione di un gruppo Iva comprendente persone che esercitano attività non soggette alla registrazione ai fini dell’Iva o che non esercitano alcuna attività economica va oltre quanto implicato dalla condizione relativa all’esistenza di stretti vincoli finanziari…».
Una siffatta condizione non può neppure rientrare nel novero delle misure necessarie che, ai sensi del secondo comma, gli Stati membri possono adottare per prevenire l’elusione o l’evasione fiscale. Come affermato dal governo danese, essa mira ad evitare le perdite di gettito fiscale che possono derivare dall’inclusione, in gruppi Iva, di persone che esercitano attività esenti o che non esercitano un’attività economica, le quali, partecipando al gruppo, potrebbero acquistare beni e servizi dagli altri membri senza versare l’Iva. Osserva tuttavia il Tribunale che la mera esistenza di un vantaggio fiscale del genere non può, di per sé, essere assimilata a un’elusione o a un’evasione fiscale, costituendo tale vantaggio una conseguenza necessaria, e parte integrante, della scelta dello Stato membro di consentire la costituzione di Gruppi Iva. Del resto, un simile vantaggio fiscale può sussistere anche se la quota di capitale detenuta dalla società madre sia inferiore al 100%, ma idonea ad integrare il requisito degli stretti vincoli finanziari. (riproduzione riservata)
Settima puntata – Le puntate precedenti sono state pubblicate il 7, 11, 14, 18, 21 e 22/8/2026
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